Diritto d’autore

Cos’è il Diritto d’Autore?

Il diritto d’autore è un istituto che tutela le opere di carattere creativo, come i libri, la musica, le opere d’arte, le opere architettoniche, il teatro, il cinema e molto altro.

Questo diritto, molto articolato, è regolato dalla Legge sulla Protezione del Diritto d’Autore (di qui in avanti LA) del 22.04.1941 n. 633.

A questa legge si aggiunge una normativa internazionale e convenzioni che regolamentano il diritto d’autore anche al di fuori del territorio italiano.

Il Diritto d’Autore è molto diverso rispetto ai diritti sui Brevetti, sui Marchi e sul Design, sia per il suo contenuto, che per la sua durata che per il modo in cui si ottiene.

Come Funziona il Diritto d’Autore

La protezione offerta dal Diritto d’autore riguarda le opere creative appartenenti all’arte, alla letteratura, alla musica, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Rientrano nell’ambito di protezione della Legge sul diritto d’Autore anche i programmi per elaboratore, cioè i software, che vengono trattati come opere letterarie e che in alcuni casi possono anche essere brevettati.

L’elenco previsto dall’art. 1 LA è considerato esemplificativo, per cui la protezione può estendersi anche ad opere diverse da quelle espressamente indicate dalla Legge.

Il concetto di creatività non viene inteso in termini assoluti. Si riferisce piuttosto alla personale e individuale espressione di un’oggettività.

Ne consegue che sono protette, ad esempio, non solo le opere “letterarie” in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche quei testi in cui la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati e organizzati in modo personale e autonomo dall’autore (Cass. Civ. 11953/1993).

L’opera, per essere protetta, deve avere una forma espressiva. 

Non esiste dunque una tutela in senso assoluto per il pensiero creativo che esula da un formato organizzato riconoscibile.

La forma tutelata è sia quella “esterna”, come il testo di un’opera o la realizzazione di un quadro, sia la forma “interna”, intesa come:

  •  l’organizzazione strutturata di certe idee;
  •  la trama di un libro;
  •  il rapporto tra più soggetti di un’immagine.

Non sono invece protette le mere idee. Le idee non sono tutelabili e sono liberamente appropriabili, così come si può acquisire un insegnamento da un libro e farlo proprio senza dovere chiedere il consenso dell’autore.

TURINI IN PRIMA LINEA PER LA TUTELA DEI TUOI DIRITTI D’AUTORE

Chi ha il Diritto d’Autore ha tanti Diritti

Il titolare del Diritto d’Autore ha prima di tutto il diritto morale di essere riconosciuto autore di un’opera, ma ciò non basta.

Il titolare del Diritto d’Autore ha soprattutto i diritti economici che gli conferiscono il diritto di:

  • pubblicare e utilizzare l’opera in ogni forma e modo;
  • riprodurre l’opera, moltiplicandola con qualsiasi mezzo;
  • eseguire, rappresentare o recitare in pubblico;
  • diffondere, con mezzi di diffusione a distanza;
  • distribuire e commercializzare con qualsiasi mezzo;
  • tradurre, elaborare, trasformare l’opera;
  • noleggiare;
  • dare in prestito.

Il fatto che il diritto sia riservato all’autore significa che nessun altro potrà effettuare una o più delle operazioni di cui sopra senza il consenso dall’autore e, quasi sempre, senza corrispondergli il relativo compenso.

Studio Turini assiste gli autori in tutti i casi di plagio o di violazione dei diritti, ma anche nella fase delle trattative e della cessione o licenza dei diritti.

Gli autori troppo spesso si trovano a firmare contratti con case discografiche, case editrici o imprese accettando le loro condizioni senza troppo discutere. Al contrario, è estremamente  importante essere assistiti da un Avvocato esperto che possa guidare l’autore e consigliarlo per la soluzione contrattuale migliore.

Ricordiamo che chi gode del Diritto d’Autore può “parcellizzare” il suo diritto, nel senso che può concedere in licenza il diritto di riprodurre un’opera su un supporto ma non su un altro, può vendere un quadro ma impedire all’acquirente di fotografarlo e riprodurlo sulle magliette, e così via. Per questo l’assistenza di un Avvocato esperto è fondamentale in tutte  le fasi di gestione del Diritto d’Autore.

Studio Turini ha Avvocati esperti nel Diritto d’Autore, particolarmente nel settore dell’editoria, della musica, dell’arte, degli NFT e del diritto d’autore su Internet.

L’esperienza di Studio Turini è molto avanzata e rivolta alle nuove tecnologie per offrire servizi d’avanguardia e assistenza a chi opera nel mondo multimediale.

Il Diritto d’Autore è (quasi) per sempre

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte.

Una volta trascorso questo periodo le opere diventano di “pubblico dominio”. È possibile quindi pubblicare liberamente le opere di autori che siano deceduti da più di settanta anni.

Anche se i diritti sulle opere fossero stati ceduti in virtù di un contratto di edizione con una casa editrice, a prescindere dal fatto che la durata massima di tale contratto è di 20 anni (art. 122 LA), il contratto di edizione ha ad oggetto i diritti di utilizzazione. Diritti che spettano all’autore con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge (art. 119 LA). Per cui non potrebbe mai eccedere la durata del diritto d’autore di cui all’art. 25 LA.

A questa norma si aggiunge però l’art. 20 LA che tutela il diritto morale d’autore che è esercitabile, ai sensi dell’art. 23 LA, dagli eredi «senza limiti di tempo».

Pertanto la pubblicazione di un’opera per la quale siano scaduti i diritti patrimoniali d’autore è possibile, a patto che non si leda l’onore dell’artista, o non si crei pregiudizio alla sua reputazione – nel qual caso gli eredi potrebbero intervenire a difesa dell’autore defunto.

Come si ottiene il Diritto d’Autore?

Il diritto d’autore si ottiene con la sola creazione dell’opera.

A differenza di quello che accade per i brevetti, i marchi e i design non occorre alcuna registrazione. Risulta sufficiente dimostrare di essere gli autori dell’opera e di averla creata per primi.

Tuttavia, la prova della paternità non è sempre facile. Nelle cause legali si litiga frequentemente su chi sia l’autore, spendendo spesso mesi, anni, prima di vedere riconosciuta la propria ragione.

Per facilitare la prova della paternità di un’opera, è quindi consigliabile effettuare un deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data.

In Italia questo ruolo è assunto principalmente dalla SIAE, presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche inedite.

La SIAE rilascia un’attestazione di avvenuto deposito in cui viene assegnato un numero e una data di deposito. Ma non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato. Pertanto, se si procede a depositare presso la SIAE un’opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d’Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto, anche nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.

Studio Turini effettua depositi alla SIAE e presso altri enti, in particolare presso il Copyright Office degli Stati Uniti.

A seconda della tipologia dell’opera, si sceglie il deposito più adeguato. 

Il deposito ha carattere probatorio, quindi è utile per fornire una prova della paternità e dell’esistenza dell’opera in una data certa, che corrisponde con la data in cui viene effettuato.

I principali tipi di deposito presso la SIAE sono per:

  • Opera inedita (opere non pubblicate);
  • Software (software pubblicato): se il Software è inedito si procede al deposito di opera inedita;

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    Lo Studio Brevetti Turini s.r.l. dispone un Software specialistico nella gestione di portafogli brevetti, marchi, design e copyright. “Progetto Software Battista” - Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020

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